Molta è la confusione che si è venuta a creare nel mercato immobiliare con le nuove leggi entrate in vigore all’inizio di quest’anno.
- La prima nuova regola adottata dallo Stato per cercare di ridurre gli affitti a nero è il divieto assoluto di fare pagamenti di canone di locazione in contanti. La legge prevede infatti che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, tutti i pagamenti relativi a canoni di locazione debbano essere effettuati tramite assegno o bonifico bancario o assegno circolare*. Una ulteriore possibilità di pagamento viene offerta se il proprietario dell’immobile è una Società oppure se viene gestito direttamente da un’agenzia immobiliare. In questo caso infatti la legge di stabilità prevede che il pagamento possa essere effettuato anche con Bancomat o carte di credito. Questa limitazione riguarda i contratti di affitto ad uso abitativo, comprese quindi eventuali case vacanza e immobili affittati a studenti, qualunque sia l’importo mensile del canone. Restano per ora esclusi dall’obbligo gli uffici, i capannoni industriali, i negozi e i laboratori.
- Confusione anche per quanto riguarda l’Ape (attestato di prestazione energetica). In caso di contratto di compravendita di un immobile l’attestazione va allegata all’atto e l’acquirente deve dichiarare di averla ricevuta. La sanzione pecuniaria prevista per una sua eventuale omissione è prevista, in solido fra le parti e in parti uguali, per un importo che varia da 3mila a 18mila euro. Nel caso di donazione dell’immobile l’attestazione non dovrà essere allegata e il donatario non dovrà dichiarare di averla ricevuta, ma dovrà comunque essere redatta. Nel caso di locazione di una unità immobiliare l’Ape non dovrà essere allegato all’atto, ma il proprietario avrà comunque l’obbligo di dotare l’immobile che intende affittare dell’attestazione e il conduttore dovrà dichiarare nell’atto stesso di averlo ricevuto e di aver ottenuto le informazioni sulla prestazione energetica dell’edificio. La sanzione pecuniaria prevista in caso di omissione in questo caso va da 1.000 a 4.000 euro, ridotti alla metà se il contratto prevede una durata della locazione inferiore a tre anni. Anche in questo caso la sanzione si intende in solido e in quote uguali. Considerato il fatto che l’Attestato di certificazione energetica deve essere sempre e comunque redatto (tranne il caso di contratto di donazione) e vista la grande confusione che ancora regna nell’interpretazione della legge di stabilità su questo punto Casaitalia consiglia di allegarlo sempre e comunque, per non incorrere in pesanti sanzioni.
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* Aggiornamento: Per gli affitti adesso il canone di locazione può essere pagato anche in contanti fino a 999,99 euro. Per la tracciabilità è sufficiente fare la solita ricevuta di pagamento. Questa è la novità degli ultimi giorni pervenuta dalla direzione del dipartimento del tesoro.
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